Articolo 1. DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE
1. È costituita l’“Unione stampa filatelica italiana – Usfi”, qui di seguito indicata anche come Unione, con sede presso il proprio Presidente pro tempore. L’Usfi ha struttura democratica, durata illimitata ed è libera, indipendente e non ha fini politici e/o confessionali, né lucrativi.
Articolo 2. SCOPI
Articolo 3. SOCI ORDINARI
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Usfi:
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata:
3. Gli iscritti hanno diritto alla libertà d’informazione e di critica, con le limitazioni di legge e con l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti; hanno il dovere di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, di rettificare quelle risultanti inesatte e di riparare a eventuali errori.
4. Si perde la qualifica di socio:
5. In caso di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa determinata, il socio ed i suoi eredi non potranno pretendere alcuna restituzione delle quote pagate e vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 4. SOCI ONORARI
L’Assemblea ordinaria dei soci può conferire, anche per acclamazione, la carica di Presidente onorario dell’Associazione ad un socio ordinario, iscritto all’Usfi da almeno dieci anni e che abbia ricoperto la carica di Presidente del Consiglio direttivo per almeno un mandato e che abbia contribuito in modo incontrovertibile allo sviluppo ed all’affermazione dell’Unione. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.
Articolo 5. ORGANI SOCIALI
Articolo 6. ASSEMBLEA
Articolo 7. CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 8. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 9. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 10. MODIFICA DELLO STATUTO
Articolo 11. SCIOGLIMENTO
Articolo 12. CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché le controversie relative a vertenze insorte tra l’Usfi ed i propri soci, saranno in ogni caso obbligatoriamente rimesse alla competenza del Collegio dei probiviri, in veste di arbitri amichevoli compositori.
Articolo 13. RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile ed alle altre norme vigenti.
Padova, 8 settembre 2018